Articolo 1

E’ costituita l’Accademia “Accademia delle Scienze d’Abruzzo” con sede nella Regione Abruzzo, nel seguito denominata Accademia.

Articolo 2

L’Accademia non persegue fini di lucro ed ha per scopo la promozione, lo sviluppo e la divulgazione della scienza in Abruzzo.

Per il perseguimento delle sue finalità l’Accademia può in via esplicativa e non tassativa:

  • promuovere, organizzare, coordinare attuare corsi di formazione di ogni genere e grado, finanziati con fondi privati e pubblici (regionali, nazionali, comunitari ecc.), previo accreditamento, ove richiesto, delle sedi formative in ossequio alla disciplina vigente, nonchè iniziative di formazione a distanza;
  • promuovere, organizzare, coordinare e attuare interventi informativi e formativi, nonchè attività di ricerca;
  • istituire borse di studio;
  • promuovere seminari, conferenze, convegni, dibattiti, manifestazioni anche con altre istituzioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
  • pubblicare, distribuire e commercializzare libri, riviste, dispense, atti di convegni, periodici, bollettini, opuscoli ecc, anche con l’uso di supporti multimediali;
  • organizzare e gestire archivi di dati (centri di documentazione, biblioteche ecc.);
  • sostenere e promuovere attività di ricerca e sviluppo nel campo della scienza;
  • promuovere l’utilizzazione delle nuove conoscenze e la loro diffusione nella società;
  • promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta do contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei e internazionali, da destinare agli scopi;
  • stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati;
  • promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonchè a strutture di ricerca e alta formazione;
  • promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri enti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali ed in genere con operatori pubblici e privati.

L’Accademia può svolgere, direttamente o indirettamente, ogni operazione che ritenga necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi comprese l’assunzione di partecipazioni in società operanti nei settori di interesse dell’Accademia o comunque in settori connessi o ritenuti utili. Per il migliore espletamento dell’attività previste dal presente Statuto l’Accademia potrà assumere personale, affidare incarichi, attribuire funzioni a persone singole oppure a particolari strutture.

Le finalità dell’Accademia si esauriscono nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo.

La sede legale dell’Accademia potrà essere trasferita nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo su decisione del Consiglio Direttivo.

Per raggiungere i suoi fini, l’Accademia su decisione dell’organo esecutivo, può istituire sedi secondarie, creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo.

Articolo 3

L’Accademia è formata dalle classi di scienze fisiche, matematiche, mediche, naturali, di ingegneria e di scienze morali; essa si compone di soci suddivisi nelle seguenti categorie:

  • Accademici Ordinari;
  • Accademici Onorari;
  • Accademici Sostenitori;
  • Accademici Aderenti.

L’ammissione dei soci vengono deliberate ad unanimità dall’Assemblea, , e comunicate al socio proponente, ad eccezione dell’ammissione dei soci Accademici aderenti, nominati dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

L’Assemblea decide l’esclusione dei soci per inadempimento degli obblighi o doveri derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

L’esclusione dei soci vengono deliberate dall’Assemblea e comunicate al socio interessato dal provvedimento. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

I soci possono in ogni momento recedere dall’Accademia, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La qualità di socio non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Pertanto le quote o contributi associativi sono indivisibili ed intrasmissibili.

Articolo 4

Sono Accademici Ordinari i soci che, nelle classi di cui all’articolo tre (3), hanno contribuito allo sviluppo della scienza e che possono attivamente partecipare alla vita dell’Accademia per il conseguimento degli scopi statutari.

Gli Accademici Ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo.

Articolo 5

Sono nominati Accademici Onorari i soci che hanno dato contributi di rilevante indiscusso interesse nel campo delle attività dell’Accademia. Essi partecipano alla vita dell’Accademia, ma non godono dell’elettorato attivo e passivo.

Articolo 6

Sono Accademici aderenti i soci nominati dal Consiglio Direttivo di cui all’articolo undici (11) scelti tra coloro che diano affidamento di poter contribuire con la loro operosità scientifica, letteraria ed artistica ai fini dell’Accademia.

Articolo 7

Sono Accademici Sostenitori i soci che svolgo azione di promozione e sostegno dell’Accademia in sede nazionale ed internazionale. Essi partecipano alla vita dell’Accademia e non godono dell’elettorato attivo e passivo.

Articolo 8

Il patrimonio dell’Accademia è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili di proprietà dell’Accademia;
  2. contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
  3. eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

La gestione del patrimonio si ispira al criterio dell’economicità. Il patrimonio viene utilizzato per il raggiungimento dell’oggetto sociale e, in caso di recesso di un socio, la quota che questi ha versato non sarà restituita, ma rimarrà a fare parte del patrimonio dell’Accademia.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Accademia, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I proventi, le rendite e le liberalità sono utilizzate per il perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 9

Per l’adempimento dei propri compiti l’Accademia dispone:

  1. delle quote sociali;
  2. delle oblazioni volontarie dei soci;
  3. di sovvenzioni e contributi elargiti da privati o Enti;
  4. dei proventi delle iniziative promosse dall’Accademia.

Articolo 10

Sono organi dell’Accademia:

  • Il Presidente;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • L’Assemblea Generale dei soci;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Il Consiglio dei Probiviri.

Articolo 11

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, in nome e per conto dell’Accademia.

Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, sopraintende alle attività dell’Accademia e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può nominare uno o più procuratori speciali o generali per determinati atti o categorie di atti, ivi comprese tutte le operazioni bancarie e finanziarie.

Il Presidente dura in carica sei anni e è può essere confermato:

Articolo 12

L’Accademia è retta da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da due Consiglieri, eletti tutti dall’Assemblea generale a scrutinio segreto. Al Consiglio Direttivo partecipa il Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo o un suo delegato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica sei anni e i suoi membri possono essere confermati nella carica.

Le cariche elettive non sono retribuite.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall’Assemblea e di promuovere nell’ambito di tali direttive ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopo sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

  1. nominare, su proposta del Presidente, un Segretario, scelto tra i soci ordinari, anche se non facente parte del Consiglio;
  2. assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Accademia;
  3. predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. stabilire la sede legale dell’Accademia ed il suo eventuale trasferimento nell’ambito del territorio Abruzzese;
  5. istituire sedi secondarie e creare strutture proprie;
  6. deliberare l’ammissione e l’esclusione dei soci Accademici Aderenti e Junior.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre dei suoi componenti, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purchè siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 13

L’Assemblea Generale dei soci è costituita dagli Accademici Ordinari.

All’Assemblea possono partecipare anche tutti gli altri Accademici senza diritto di voto.

L’Assemblea è convocata di norma due volte all’anno e precisamente entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente ed entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo.

L’Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso a ciascun socio a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica. Inoltre l’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere affisso nella sede sociale almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria:

  1. in seduta ordinaria:
    • discute e delibera sulle relazioni dell’attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l’azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
    • elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i tre componenti del Consiglio dei Probiviri;
    • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
    • fissa l’ammontare delle quote associative;
    • nomina ad unanimità i nuovi soci e delibera sul passaggio degli stessi da una categoria all’altra;
    • approva il Regolamento interno ed il regolamento organico di cui al successivo articolo 21;
  2. in seduta straordinaria:
    • delibera le modifiche allo Statuto nei modi previsti al successivo articolo diciotto (18);
    • delibera, in caso di scioglimento dell’Accademia nei modi previsti al successivo articolo diciannove (19).

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in regola con le quote sociali; in seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, occorrono le maggioranze di cui al successivo articolo diciotto (18).

Per deliberare lo scioglimento dell’Accademia occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

E’ammessa la rappresentanza per delega, con il limite di una sola delega per socio.

Articolo 14

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica del bilancio preventivo e conto consuntivo e l’esame dei documenti e carte contabili sono devolute al Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate all’Assemblea unitamente ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Al Collegio dei Probiviri è demandata dal Consiglio, la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e l’Accademia relativamente all’attività sociale.

Dura in carica sei anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Il Collegio è costituito da tre Probiviri nominati dall’Assemblea esclusivamente tra i soci ordinari ed onorari, che dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Articolo 16

Le modifiche al vigente statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea straordinaria.

La relativa deliberazione è valida in prima convocazione quando siano presenti, di persona o per delega, tre quarti dei soci e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti; in seconda convocazione quando siano presenti, di persona o per delega, i due terzi dei soci e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Ogni socio può ricevere una sola delega.

Articolo 17

La durata dell’Accademia è illimitata. Lo scioglimento dell’Accademia non potrà essere effettuato se non con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi vigenti.

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